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Basic Japanese Second Edition Eriko Sato PDF Download

The document provides information on various educational resources, particularly focusing on Japanese language learning materials authored by Eriko Sato. It includes links to download different editions of books such as 'Basic Japanese' and 'Practice Makes Perfect: Basic Japanese.' Additionally, it outlines the contents of the 'Basic Japanese' book, covering topics from basic sounds and vocabulary to more complex grammar and sentence structures.

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Japanese

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PRACTICE
MAKES
PERFECT
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Basic
Japanese
Premium Second Edition

Eriko Sato, PhD

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inability to use the work, even if any of them has been advised of the possibility of such damages. This limitation of liability shall apply
to any claim or cause whatsoever whether such claim or cause arises in contract, tort or otherwise.
Contents

Introduction xiii

1 Let’s say and write Japanese words! 1


Basic Japanese sounds and kana characters 1
The first 10 hiragana 2
The second 10 hiragana 4
The third 10 hiragana 6
The last 16 hiragana 9
Basic vocabulary with simple sounds 10
Words for body parts 10
Words for nature 11
Double consonants, long vowels, and family terms 12
Small つ 12
Adding a vowel 12
Addressing older family members 12
Diacritics for voiced and plosive sounds and food terms 13
̊
Diacritics ゛and 13
Names of Japanese food 14
Palatalized sounds 14
Using small や ya, ゆ yu, or よ yo 14
Japanese words you might already know 15
Reading basic katakana 15
Special katakana combinations 18
Country names written in katakana 18
Writing sentences 20
Kanji 20

2 Getting to know someone 23


Introducing yourself with はじめまして Hajimemashite 23
Occupational and respectful titles 23
Asking どちらからですか Dochira kara desu ka (Where are
you from?) 24
The question word どちら dochira and the particle から kara 24

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Personal pronouns あなた anata, 私 watashi, and 僕 boku 24
Names for countries, regions, and cities 24
Describing the nationality of a person 26
To say “x is y” with . . . は wa . . . です desu 27
To express additional items with . . . も mo 27
Nationality 27
Languages 27
Referring to someone with あの ano . . . 29
あの ano 29
Words for people 29
Describing the occupation of a person 29
Creating a modifier using a noun and の no 30
Words for occupation 30
Words for institutions 30
Talking about family members 32
Asking questions 33
Asking yes/no questions 33
Answering with “yes” or “no” 33
Asking “who?” 34
Greeting and parting 36
Greeting 36
Parting 36
Thanking and apologizing 37
Saying “thank you” 37
Apologizing 38
Referring to things around you 39
Demonstrative adjectives 39
Things around you 39
Demonstrative pronouns これ kore, それ sore, and あれ are 39
Asking “which?” “what?” and “whose?” 40
The question word どの dono or どれ dore (which) 40
The question word 何 nani/nan (what) 41
The question word だれの dare no (whose) 41

3 Using numbers 44
Numbers from 1 to 10 44
Numbers from 11 to 99 45
Numbers from 100 to 99,999 46
Expressing age with the counter 歳 sai 47
Telephone numbers 48
Telling time 50
Counters for time: 時 ji and 分 fun 50
Relative time expressions 50
Daily time frames 51

vi Contents

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The calendar 53
Days of the week 53
Months 53
Days of the month 53
Asking “when?” 54
Question word いつ itsu (when) 55
Japanese national holidays 55
Asking “how much?” at a store 57
Things you might buy at an electronics store 57
Asking “how much?” with いくら ikura 57
Shopping by saying . . . をください o kudasai 58
Listing nouns with と to 58
Asking “how many?” with counters 59
Using number phrases in a sentence 59
Frequently used counters 59

4 Around town 63
Basic verb forms and verb classes 63
Dictionary and masu forms of verbs 63
Ru and u verbs 63
Frequently used verbs 65
Going to the supermarket 68
Showing the destination with に ni or へ e 68
The polite non-past negative suffix ません masen 68
The negative scope marker は wa 68
Places around town 68
Stores: . . . 屋 ya 69
Asking “where?” and saying anywhere, somewhere,
and nowhere 70
Asking “where?” 70
Existential pronouns 71
Negative pronouns 71
Habitual actions 73
Asking about habitual actions with よく yoku (often) 73
Frequency adverbs 73
Making suggestions 74
. . . ませんか masen ka and . . . ましょう mashoˉ 74
Specifying an absolute time with に ni 75
Saying approximately 75
Expressing the purpose of going with . . . に行く ni iku 75
Transportation 77
Specifying the form of transportation with で de 77
Words for transportation 77
Counters for hours and minutes 78
Sentence-ending particles ね ne and よ yo 78

Contents vii

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5 Talking about activities 81
Recurring activities 81
Words for proportional frequency 81
The direct object marker を o 81
Daily routines 81
Specifying the location of activities with で de 82
Activities on weekends 82
The verb to play 83
Identifying the action performer 86
Specifying the action performer with the subject marker が ga 86
Specifying the accompanying action performer with と to 87
Talking about the past 89
. . . ました mashita and ませんでした masendeshita 89
The conjunctions それから sorekara,
でも demo,and
ですから desukara 89
Expressing your plans 90
. . . つもりです tsumori desu 90
Nai form 91
Telling what you can do: Potential form 92
Making requests 94
Te form 95
Requesting with . . . てください te kudasai 95
Talking about “now” with . . . ている te iru 97
Progressive state 97
Habitual state 97
Resulting state 97
Adverbs for intervals 98
Adverbs for the aspects of an action 98

6 Talking about people and things and their


locations 101
Existential verbs ある aru, いる iru, and
いらっしゃる irassharu 101
Pronouns for locations 102
Animals 102
Plants 102
. . . に(は) . . . があります/います . . . ni (wa)
. . . ga arimasu/imasu 102
. . . は . . . にあります/います . . . wa . . . ni arimasu/imasu 103
In a house 105
Rooms and areas in a house 105
Household items 106
Things in a bedroom 106
Expressing where things are 108
Relative location words 108
Compass directions 109

viii Contents

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Giving directions 111
Useful landmarks for giving directions 111
Actions needed for giving directions 111
Marking the area covered by movement with を o 111
Marking the direction with に ni 111
The conjunction そうすると soˉsuruto (then) 112
The ordinal counter creator . . . 目 me 112
Expressing human relationships 113
Expressing events and incidents 115
Words for scheduled events 116
Words for accidents, incidents, and disasters 116
The conjunction それで sorede (as a result) 116

7 Describing things 119


Adjective types 119
Describing buildings and rooms 120
Adjectives in the non-past forms 120
Describing buildings 121
Describing rooms 121
Encouraging someone to do something with どうぞ doˉzo 121
Entering your friend’s house with おじゃまします ojamashimasu 121
Character of a person 123
Personality 123
Question words for state: どんな donna and どう doˉ 124
Adverbs of degree 124
Appearance of a person 126
Double subject 126
Words for describing the appearance of people 126
Language learning 128
Expressing degree of difficulty with . . . にくい nikui and
. . . やすい yasui 128
Words for describing courses 128
The conjunction それに soreni 129
Deciding on a travel destination 130
Sightseeing attractions 130
Description of places 130
Seasons and climates 130
Listing examples with や ya 130
Places you may visit in Japan 131
Describing a meal at a restaurant 132
Adjectives in the past tense 132
Words for ethnic cuisine 132
Words for tastes 132

Contents ix

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Preferences and skills 134
Indicating what you like and dislike with が ga 134
Words for preferences 134
Nominalizing a verb with の no 134
Words for skills 134
Saying what you want 136
Expressing desire with ほしい hoshii 136
Expressing desire with . . . たい tai 136
Clothing 137
Words for colors 137
Words for sizes 137
Descriptions of clothing 137
Showing excessiveness with . . . すぎる sugiru 138
Words for clothing and accessories 138
Verbs for wearing 138
Trying on clothing:. . . みる miru 139
Polite shop language: ございます gozaimasu 139
Adverbs 141
Adverbs derived from adjectives 141
The adverb + する suru 142
Comparisons 143
Comparing two items to each other 143
Equivalent-degree comparisons 143
Superlative comparisons 144
Words for classes of items 144

8 Making connections 147


Stating what you think with 思います omoimasu 147
The quotation particle と to 147
Plain forms in the non-past tense 148
Using a relative clause 149
Using . . . んです n desu for making connections in
conversation 151
Asking “why?” 152
Asking for a reason with どうして doˉshite 152
Stating a reason with からです kara desu 152
Possible reasons for studying Japanese 152
Sharing experiences 155
Expressing experience with ことがあります koto ga arimasu 155
Experiences you might have 155
The counter 回 kai (. . . times) 156
Forecasting weather 157
Expressing probability with でしょう deshoˉ 157
Words for weather 158

x Contents

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Talking about sickness 159
Talking about a possible case with
かもしれません kamoshiremasen 159
Symptoms of illness 159
Diagnosis of illness 159
Listing and connecting actions and states by using the
te form 161
The clause conjunctions が ga and から kara 164
The conjunction が ga 164
The conjunction から kara 164

9 Review exercises 167

Answer key 181

Contents xi

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Introduction

Practice Makes Perfect: Basic Japanese is designed as a study tool for beginning
students of Japanese or as a review for intermediate students of Japanese. It can
serve as a helpful self-study tool or as supplementary material for high school or
college students of Japanese. It starts with the basic sound and writing systems
and provides useful vocabulary and basic grammar so you can communicate in
authentic Japanese. You’ll learn how to meet new people, hold short conversa-
tions, make suggestions, make requests, and express ideas by comparing and
contrasting.
Chapters are organized in such a way that learners can understand the char-
acteristics of each building block of Japanese sentences and then gradually gain
insight into how these building blocks are combined and used with a variety of
vocabulary words for a variety of authentic communicative functions.
Each chapter includes a number of short units, each of which focuses on a
single functional, situational, or grammatical concept, such as “Entering your
friend’s house with おじゃまします ojamashimasu” and “Expressing desire with
. . . たい tai.” Each unit can be completed in 20−30 minutes and provides the con-
cise usage or grammar explanation needed for the purpose of the unit, as well as
a thematically collected list of vocabulary, such as words for describing personal-
ity. Examples are written in authentic Japanese script and are accompanied by
Romanization to clarify the ambiguity in the pronunciation of kanji (Chinese
characters) and word boundaries as well as to accommodate those who have not
gained full command in using the Japanese scripts. Each example is also followed
by an English translation to help users learn new vocabulary and sentence
structure.
Exercises are carefully presented so that they can mostly be done using the
vocabulary words provided in the same unit or in the preceding units; short glos-
saries are occasionally provided in parentheses wherever they may be needed. Exer-
cises vary: Some are sentence or dialog completion questions, others are reading
comprehension questions, and still others are open-ended questions that encourage
learners to express themselves freely, using the vocabulary and grammar/usage
knowledge they acquired in the unit and the help of a dictionary.
Learning another language requires dedication, time, and frequent practice.
By using Practice Makes Perfect: Basic Japanese, students at any level can gain or
clarify how to use words and structures and strengthen their expressive power in
the Japanese language through practice. Only practice makes perfect.

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Let’s say and write
Japanese words! ·1·

This chapter introduces the Japanese sounds as well as basic Japanese writing sys-
tems. The Japanese sounds are very easy to pronounce except for a few consonants
and syllables. By contrast, the Japanese writing system is quite complex. A Japa-
nese sentence can be written by combining two phonetic systems, called hiragana
and katakana, as well as Chinese characters adapted to Japanese, called kanji.
You will learn how to correctly read and write each kana character. You will also
see examples of how to use kanji characters.

Basic Japanese sounds and kana characters


There are 46 basic hiragana characters and an equivalent 46 basic katakana char-
acters, each of which represents a syllable sound. Hiragana is used to represent
grammatical items and content words that are not written in kanji or katakana.
Katakana is used to represent non-Chinese foreign proper names and words from
non-Chinese foreign cultures. (Chinese names and things from Chinese culture
can be written in kanji.) Katakana can also be used to represent sound symbol-
isms and items in Japanese pop culture.
As you will learn later in this chapter, the same usage conventions, such as
diacritics and small-sized characters, apply to both hiragana and katakana. How-
ever, there is one exception: The long vowels are represented by the elongation
mark (ー) in the katakana system but not in the hiragana system.
The following table lists the basic kana characters; in this table, each cell
contains a hiragana character, a katakana character, and the Romanization (romaji),
from left to right.

あアa い イi うウu え エe お オo
か カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ ko
さ サ sa し シ shi す ス su せ セ se そ ソ so
た タ ta ち チ chi つ ツ tsu て テ te と ト to
な ナ na に ニ ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ no
は ハ ha ひ ヒ hi ふ フ fu へ ヘ he ほ ホ ho
ま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ mo
や ヤ ya ------ ゆ ユ yu ------ よ ヨ yo
ら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ ro
わ ワ wa ------ ------ ------ を ヲ o (wo)
んn ------ ------ ------ ------
1

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Japanese has five basic vowels:
a, which sounds like the first vowel in father
i, which sounds like the vowel in eat
u, which sounds like the vowel in boot, but without lip rounding
e, which sounds like the vowel in egg
o, which sounds like the vowel in oat
The vowels are reprented by the characters in the first row in the preceding table.
Note that the consonants r and f are quite different in Japanese than in English:
Japanese r is made by tapping the tip of the tongue behind the upper teeth just once, like
the brief flap sound tt in letter in American English. As shown in the above table, r is
represented in five different basic hiragana or katakana characters.
The characters ふ and フ are specified as fu but are pronounced by bringing the upper
and lower lips close to each other and blowing air between them gently.
Additional sounds can also be represented, using a single character combined with diacritics or
using two characters, as discussed later in this chapter. For now, you just need to know that pitch
can contribute to word meanings in Japanese. For example, in Tokyo Japanese, あめ ame means
rain if the first syllable is in high pitch and the second syllable is in low pitch, but it means candy
if the first syllable is in low pitch and the second syllable is in high pitch. Such a difference cannot
be represented by the kana system, but the context can clarify the meanings. Furthermore, words
written in kanji are distinct. For example, the word rain is 雨 (あめ ame), and the word candy is
飴 (あめ ame).

Exercise

1·1

Read the hiragana and katakana characters in the table on page 1, from left to right, row by
row, from the top row to the bottom row, paying attention to the pronunciation, as in a, i, u,
e, o, ka, ki, ku . . .

The first 10 hiragana


The first 10 hiragana include five syllables that are just vowels, a, i, u, e, and o, and five syllables
with the consonant k, which are ka, ki, ku, ke, and ko.

2 practice makes perfect Basic Japanese

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Exercise

1·2
writing the first 10 hiragana characters, paying attention to the order and direction
Practice
of the strokes. Be careful because the hiragana characters あ a and お o are similar in
shape. In some fonts, the third and the fourth strokes in the hiragana き ki are connected,
appearing as き, but they are usually separate when this character is handwritten.

あ あ               

い い               

う う               

え え               

お お               

か か               

き き               

く く               

け け               

こ こ               

Exercise

1·3

Read the following sequences of hiragana, row by row. Do not move on to a new row until
you are able to read the current row very quickly. Repeat as many times as you need until you
can read them very smoothly. You may try to read them backward for additional practice.

あいあいう
あいうえあうい
おあうあお
かきかきく
くきけくきくこ
こけこきか
あかあおあ
いきけきえけき
おこえこけ

Let’s say and write Japanese words! 3

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Exercise

1·4

The following are some words that can be written using some of the first 10 hiragana
characters. Read them aloud. For a greater challenge, cover the romaji as you work on this
exercise. You may find it strange to have multiple syllables that are just vowels within a
word, so watch out!

1. love あい ai
2. red あか aka
3. house いえ ie
4. squid いか ika
5. train station えき eki
6. top うえ ue
7. face かお kao
8. oyster かき kaki
9. chrysanthemum きく kiku
10. carp こい koi

Exercise

1·5

Write the hiragana for the following words. Refer to the romaji in the table on page 1.

1. shellfish kai 
2. pond ike 
3. hill oka 
4. autumn aki 
5. blue ao 

The second 10 hiragana


The second 10 hiragana characters include five syllables with the consonant s and five syllables
with the consonant t. When the vowel is i, we get shi and chi rather than si and ti. When the
vowel is u, we get tsu rather than tu.

4 practice makes perfect Basic Japanese

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Exercise

1·6
writing the second 10 hiragana characters, paying attention to the order and
Practice
direction of the strokes. Note that the second and the third strokes of the hiragana さ sa are
connected in some fonts, as in さ, appearing like a mirror-image of the hiragana ち chi, but
they are usually separate when this character is handwritten.

さ さ                    

し し                    

す す                    

せ せ                    

そ そ                    

た た                    

ち ち                    

つ つ                    

て て                    

と と                    

Exercise

1·7

Read the following sequences of hiragana, row by row. Do not move on to a new row until
you are able to read the current row very quickly. Repeat as many times as you need until you
can read them very smoothly. You may try to read them backward for additional practice.

さしさしす
すせそすせそす
しさそすせ
たちちたつ
つちてとちてと
たてとつち
さちさちき
えせてせえせて

Let’s say and write Japanese words! 5

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nell'antiche, e viene allegata da molti Scrittori. Nella Consulta che
fece il Consiglio del Brabante nell'anno 1652 all'Arciduca Leopoldo,
che vien rapportata da Van-Espen nell'Appendice [276], si cita questa
Prammatica del Duca d'Alcalà con queste parole: Quant au Royaume
de Naples, il y a Ordonnance expresse in Pragmatica Regni
Neapolitani, tit. De Collation. prag. 6 (volendo dire De Citationib.
prag. 5). Viene anche allegata da Van-Espen [277] e de' nostri Italiani
lungo catalogo ne tessè il Reggente Rovito ne' suoi
Commentarj [278].
In esecuzione di questa legge furono da poi da lui dati varj
ordinamenti, perchè esattamente s'osservasse. Nel 1566 scrisse una
lettera a tutti gli Arcivescovi del Regno, anche a quello di Benevento,
coll'occasione d'una Bolla fatta trasmettere dal Papa nel Regno, con
seriamente esortarli, che sapendo, che simili Bolle, o altre provvisioni
di Roma non possono essere pubblicate ed eseguite senza il Placito
Regio, avvertissero molto bene a non farla in modo alcuno
pubblicare, e che a tal fine ordinassero a' Vescovi loro suffraganei ed
altri Prelati, che facessero il medesimo. E ne' seguenti anni,
particolarmente nel 1568, castigò con carceri e più severamente
coloro, che trasgredendo la legge, ardivano valersi di scritture di
Roma senza Exequatur.
Dall'altro canto il Pontefice Pio gridava ad alta voce col
Commendator Maggiore di Castiglia, Ambasciador del Re Filippo II in
Roma: che questi erano gravi abusi in disonor di Dio e della Santa
Sede, e ch'egli non poteva tollerarli; siccome in fatti dal Cardinal
Alessandrino suo nipote nell'istesso anno 1568 fece scrivere in suo
nome una lettera a tutti i Vescovi e Prelati del Regno, nella quale
diceva loro che la mente di Sua Santità era, che le Bolle ed altri
rescritti, che erano da lui mandati nel Regno, avvertissero a non
sottoporli ad alcuno Exequatur Regium, ma che prontamente li
eseguissero. Ma il Duca d'Alcalà, avvisato di tutto ciò dal
Commendator Maggiore, il quale gli mandò copia di questa lettera,
proseguì costantemente il medesimo tenore, e fattane di tutto ciò
Consulta al Re, egli intanto invigilava con sommo rigore, che non
fosse ricevuta o pubblicata in Regno scrittura alcuna senza prima
presentarsegli, e senza che, prima esaminata, non fosse a quella
dato l'Exequatur.
Ed è notabile insieme e commendabile la sua vigilanza, che insino a'
Giubilei, che venivano da Roma era da' Nunzi richiesto il Regio
Exequatur; ond'è, che a' 14 e 15 decembre del medesimo anno
mandò lettere circolari a tutti i Governadori delle province del Regno
ed altri Capitani d'alcune città principali, facendoli consapevoli, come
il Nunzio di sua Santità residente in Napoli gli avea presentato
memoriale, dimandandogli il Regio Exequatur ad un Giubileo
mandato dal Papa nel Regno, acciò che lo potesse pubblicare, e che
da lui gli era stato conceduto; per ciò ordinava, che con tal notizia
permettessero per le città e luoghi delle dette province la
pubblicazione di quello.
La Corte di Roma, usando delle solite arti, vedendo che gli ufficj e
minacce col Duca d'Alcalà erano senz'alcun frutto, tentò la via della
Corte di Spagna: onde diede incombenza al Nunzio residente in
Madrid presso la persona del Re Filippo, che proccurasse a drittura
col Re far argine al rigore del Duca, mandandogli tre Brevi intorno
alla riforma de' Frati Conventuali di San Francesco, che intendeva far
pubblicare nel Regno, affinchè non ne fosse dal Duca impedita
l'esecuzione. Ma il Re Filippo scrisse sì bene al Duca, che il suo
desiderio era, che s'adempisse a quanto si conteneva in quelli Brevi;
ma nell'istesso tempo, con ammonimento scritto di sua propria mano
in una postdata, gl'insinuò, che facesse eseguire i Brevi colla solita
forma dell'Exequatur [279].
Si tentò parimente dal Nunzio in Ispagna doversi togliere quest'uso
in Napoli, così perchè erano cessate le cagioni, perchè prima ne'
tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore cacciava l'altro,
era forse necessario, come anche perchè presentemente non serviva
per altro, se non per estorquer denari nell'interposizione di quello. Il
Re nel seguente anno 1569 ne diede al Duca per sua lettera di tutto
ciò ragguaglio, dimandando da lui esserne informato, con avvisargli
quanti denari si esigono per la spedizione di quello ed a chi toccano,
affine di potersi trovar modo, che si spedissero gratis, e con ciò
serrargli totalmente la bocca. Il Duca d'Alcalà, con sua Consulta fece
accorto il Re di quanto era stato sinistramente informato dal Nunzio:
che questo Exequatur era la maggior prerogativa e preminenza, che
tenevano i Re in questo Regno: che per costume antichissimo,
avvalorato anche per Prammatica fatta dal Re Ferdinando I nel 1473,
era stato in tutti i tempi osservato che non s'estorquon denari per la
spedizione di quello, ma alcuni pochi diritti, de' quali (per sua
istituzione) ed a chi si pagassero ne gli mandava per ciò notamento
particolare e distinto: anzi, per togliergli ogni pretesto, ordinò, che
gli diritti, che spettavano al Cappellan Maggiore, suo Consultore e
Maestrodatti non si esigessero dalle Parti, ma che si ponessero a
conto della Regia Corte per la vita di quelli, che tenevano questi
Uffici, e di vantaggio diede provvidenza, che il tutto si spedisse tosto
e senz'alcuna dilazione e tedio delle Parti [280].
Al Duca d'Alcalà finalmente noi dobbiamo, che l'animo del Re Filippo
II già dubbio e vacillante per le continue istigazioni e sinistri informi
del Nunzio del Papa residente in Madrid, si rassodasse e stesse
fermo e costante, e finalmente ributtasse pretensione cotanto
fastidiosa ed insolente. Il Duca non tralasciava con sue Consulte
spesso avvertirlo, che non cedesse a questo punto, ch'era il
fondamento della sua regal giurisdizione e la maggior prerogativa,
ch'egli tenesse in questo Regno, per la qual cosa il Re ebbe da poi
sempre questa avvertenza, quando vedeva drizzati a lui questi ricorsi
insino a Spagna, di mettersi in sospetto, e di non risolvere
cos'alcuna, ma rimetter l'affare al Vicerè di Napoli e suo Collateral
Consiglio.
Si vide ciò nella promulgazione della Bolla De Censibus, stabilita in
quest'anno dal Pontefice Pio V, dove regolava a suo talento questo
contratto, e pre tendeva che dovesse quella osservarsi, non meno
nello Stato della Chiesa Romana, che in tutti i Dominj dei Principi
Cristiani. Non istimò la Corte di Roma tentar questo a dirittura col
Duca d'Alcalà, ma fece dall'Arcivescovo di Napoli mandar al Re a
dirittura la Bolla, dimandandogli, che la facesse eseguir ciecamente
nel Regno. Ma il Re sospettando quel ch'era, e riputando l'affare di
molta importanza, non volle risolver da se cos'alcuna; onde a' 3
marzo del 1569, scrisse una lettera drizzandola al Duca Vicerè, al
suo Collaterale ed al Presidente del S. C, nella quale dava loro notizia
della dimanda fattagli dall'Arcivescovo, e che riputando egli l'affare
degno di matura riflessione e di molta importanza, voleva per ciò,
che esaminassero e discutessero questa Bolla, nella discussione della
quale intervenissero non solo i Reggenti della Cancelleria, ma anche
Giannandrea de Curtis, Antonio Orefice e Tommaso Altomare allora
Regj Consiglieri; affinchè, quella esaminata, lo avvisassero di ciò, che
poteva occorrere sopra di quella, e se v'era alcuno inconveniente,
affine di poter pigliare la risoluzione, che conviene; replicando il
medesimo in un altra sua regal carta de' 13 luglio del medesimo
anno.
Il Duca d'Alcalà, in esecuzione di questi ordini regali, fece esaminar
la Bolla, e si vide, che in quella il Papa s'arrogava molte cose,
ch'eccedevano la sua potestà spirituale, e si metteva a decider
quistioni, che non s'appartenevano a lui, ma s'appartenevano alla
potestà temporale de' Principi: che quella conteneva alcuni capi, che
volendoli eseguire portavan degl'inconvenienti, e sopra tutto si notò,
che facendosi quella valere nel Regno, si sarebbe impedito il libero
contrattare de' sudditi; onde, sebbene l'Arcivescovo di Napoli avesse
nell'istesso tempo presentato altro memoriale al Vicerè, dimandando
sopra la suddetta Bolla l'Exequatur Regium, si stimò bene non
concederlo, e che per ciò quella non si dovesse ricevere, nè presso
noi eseguire, come pregiudiziale al pubblico bene, ed al commercio.
Anzi avendo l'Arcivescovo di Chieti l'arto intendere al Governadore
d'Apruzzo, che il Cardinal Alessandrino aveagli scritto, che facesse
pubblicare nella sua Diocesi la Bolla, e che per ciò egli intendeva
pubblicarla, il Governadore ne avvisò il Duca, il quale a' 7 aprile del
medesimo anno 1569, scrissegli una lettera Regia, incaricandogli,
che parlasse all'Arcivescovo con farlo intero, che contenendo quella
Bolla alcuni capi, li quali eseguendosi, saria l'istesso, che levare il
contrattare, per ciò quella si stava esaminando, per potersi pigliare
resoluzione; e quando quella sarà presa in Napoli, se ne darebbe
notizia per tutto il Regno: e che intanto l'esorti da sua parte, che non
voglia a patto veruno pubblicarla, o farla da altri pubblicare; e ch'egli
stesso avvertito a non consentire, che si pubblichi, così questa, come
altra Bolla, o provvisione di Roma senz'il solito e consueto
Exequatur, con avvisarlo di quanto sarebbe occorso [281]. Nè durante
il suo governo la fece egli qui valere; ed il Cardinal di Granvela
successore all'Alcalà ne fece ancor egli, a' 31 luglio del 1571,
Consulta al Re, con avvertirlo, che quella eseguendosi nel Regno
partorirebbe di molti e gravi inconvenienti. Quindi è che presso di
Noi non fu giammai questa Bolla ricevuta, nè praticata, siccome ora
non si pratica nè ne' Tribunali, nè altrove [282]; ed osservasi la Bolla
del Pontefice Niccolò V, come quella che fu dal Re Alfonso I inserita
in una sua Prammatica, perchè acquistasse fra noi forza di legge,
altrimente nè meno avrebbe potuto obbligarci all'osservanza; poichè
dar regola e norma a contratti è cosa appartenente alla potestà
temporale de' Principi, ed è cosa appartenente ali Imperio, non già al
Sacerdozio; e consimili Bolle avranno tutta l'autorità nello Stato della
Chiesa di Roma, ma non già fuori di quello ne' Dominj degli altri
Principi d'Europa.
L'ordine del tempo richiederebbe, che si dovesse finir qui di parlare
di questo Exequatur Regium; ma io reputo serbarne uno migliore, se
per non esser obbligato a venire di nuovo a parlare di questa
materia, con proseguirla dopo la morte del Duca d'Alcalà nei tempi
degli altri Vicerè suoi successori insino ad oggi, perchè tutta intera,
quanto ella è, sia collocata sotto gli occhi di tutti, e particolarmente
di coloro, che avranno parte nel governo di questo Reame, acciò che
conoscendo per tanti successi, quanto fosse stato questo Exequatur
sempre odioso alla Corte di Roma, e che non si tralasciò pietra, che
non fu mossa per abbatterlo, comprendano all'incontro, che tanti
sforzi non si facevano per altro, che per isvellere il principal
fondamento della Giurisdizione Regale e la maggior preminenza, che
tengono i Principi ne' loro Reami; donde sia loro un solenne
documento di dovere invigilar sempre, che non sia quello in minima
parte tocco; ma proccurino, tenendo innanzi gli occhi il vigore e la
costanza del Duca d'Alcalà, far in modo, che rimanga quello per
sempre saldo e vie più fermo e ben radicato, a tal che qualunque
furia d'impetuoso vento non vaglia a farlo un punto crollare.
Morto il Pontefice Pio V, i suoi successori seguitando, come per lo più
sogliono, le medesime pedate contrastarono non meno di lui
l'Exequatur. Infra gli altri, que' che più si distinsero, furono Papa
Gregorio XIII e Clemente VIII.
Papa Gregorio, riputandolo come una disautorazione della Sede
Appostolica, non meno che reputollo il Pontefice Pio, l'ebbe sempre
in orrore, e pose ogni studio ed opera col Re Filippo II, perchè
affatto si levasse dal Regno. Trovando però durezza nel Re, fece che
la cosa si ponesse in trattato, e che il Re destinasse suoi Ministri in
Roma per trovare almeno qualche onesto temperamento e
moderazione, già che tentare di levarsi affatto, vedeva essere
impresa, non che dura e malagevole, ma affatto disperata ed
impossibile. Fu lungamente trattato in Roma fra i Ministri del Re e
del Papa, infra l'altre differenze giurisdizionali, di questo punto; ma
toltone le promesse de' nostri Ministri, che si sarebbe usato un modo
più pronto, affinchè il medesimo, senza molta cognizione di causa, si
spedisse tosto, e senz'alcuna dilazione e con poca spesa e tedio delle
Parti, i Ministri del Papa non ne avanzarono altro. Qualunque Bolla, o
altra provvisione, che veniva di Roma, si esponeva all'esame, nè si
eseguiva, se non con permissione regia. Questo Pontefice, a cui
dobbiamo la riformazione del nuovo Calendario, sperimentò ancora,
che dal Principe di Pietra Persia D. Giovan di Zunica, il quale si
trovava allora nostro Vicerè, non si volle permettere mai la
pubblicazione ed accettazione di quel Calendario nel Regno, sino che
il Re con sua particolar carta scrittagli a' 21 agosto del 1582 [283] non
glie lo ordinasse: nè si fece eseguire assolutamente, ma con alcune
riserbe e moderazioni, come diremo nel libro seguente, quando ci
toccherà più diffusamente ragionare di questa nuova Riforma del
Calendario, fatta da Gregorio.
Il Duca d'Ossuna nel 1584 ripresse l'arroganza ed ardire de' Vescovi
di Gravina, di Ugento e di Lecce, il primo de' quali avea avuto
ardimento di pubblicare alcuni monitorj venutigli da Roma senza
Exequatur; e gli altri due d'aver parimente pubblicate due Bolle
senza questo indispensabile requisito. Gli chiamò tutti tre in Napoli, e
ne fece due Consulte al Re, rappresentandogli, come perniciosi abusi
questi attentati, a' quali dovea dar presto ed efficace rimedio per
ovviare maggiori pregiudicj e disordini; perchè s'era la Corte di Roma
avanzata sino a spedir da Roma un Cursore ad intimare un monitorio
a Madama d'Austria senza Exequatur [284].
Non minor vigilanza ebbe sopra di ciò il Conte di Miranda successore
dell'Ossuna, al quale avendo, nel 1587, scritto l'Ambasciador di Roma
sopra il darsi l'Exequatur ad una Bolla del Papa, per la quale volendo
formare in Roma un Archivio, pretendeva, che si dovessero mandare
dal Regno Inventarj e tutte le scritture de' beni, rendite e
giurisdizioni di tutte le Chiese ed Ospedali di esso: gli fu dal Conte
risposto, che quello non poteva concedersi, mandandogli una
relazione degl'inconvenienti che ne sarebbon seguiti, dandosi a
quella Bolla esecuzione.
Nel Pontificato di Clemente VIII essendo Arcivescovo di Napoli il
Cardinal Gesualdo si ripresero col medesimo vigore le contese,
coll'occasione che diremo. Questo Pontefice nel 1596 avea drizzato
al Cardinale un Breve, per cui ordinava, che tutti i Monasterj di
Monache di S. Francesco dell'Osservanza non stassero più sotto la
sua immediata protezione, ma riconoscessero gli Ordinarj, levando i
Monaci, che vi erano, ed assistevano ne' Divini ufficj, con ponervi de'
Preti: nel qual Breve erano anche inclusi i Monasterj di S. Chiara,
dell'Egiziaca e della Maddalena di Napoli, che sono di patronato
regio: il Cardinale avea fatto intimare il Breve a' Monaci e Monache
senza Exequatur; onde il Vicerè Conte d'Olivares mandò il Segretario
del Regno a fargli ambasciata regia, perchè s'astenesse d'eseguire il
Breve, e fece poner le guardie a' Monasterj; e nell'istesso tempo ne
fece Consulta al Re, ne avvisò il Duca di Sessa Ambasciadore in
Roma, e volle anche scriverne egli a dirittura al Papa. Poteva ben il
Conte antivedere qual risposta dovesse aver da Clemente, il quale
non meno che i suoi predecessori, avea in odio l'Exequatur. La
risposta del Papa, oltre di distendersi a biasimare i rilasciati costumi
di que' Monaci e Monache, conteneva che l'Exequatur era un abuso,
introdotto nel Regno ne' tempi turbolenti di guerra, quando l'un
pretensore spesso cacciava l'altro: che ora non ve ne era più
bisogno, lodando perciò la condotta del Cardinale, che, senza
ricercarlo, avea intimato il suo Breve. Il Vicerè replicò al Papa con
altra sua lettera, facendogli vedere quanto giusto fosse e quanto non
men antico, che non mai interrotto quest'uso dell'Exequatur nel
Regno: ch'essendo una delle maggiori prerogative del Re e 'l
principal fondamento della sua regal giurisdizione, non avrebbe
permesso, che in conto veruno vi si pregiudicasse. Scrissene anche
al Duca di Sessa, risoluto di venire a' rimedj più estremi per ripulsare
ogni altro attentato, ed in gennajo del seguente anno 1597 ne fece
altra Consulta al Re.
Il Cardinal Gesualdo, come Prelato di molta prudenza, prevedendo,
che continuandosi la via intrapresa, era per capitar male, pensò un
espediente per togliere ogni briga: fece che i Monaci rinunziassero il
governo di que' Monasterj in sue mani, e da lui, come Ordinario, fu
la rinunzia ricevuta, eccettuati però i Monasterj, ch'erano di
patronato regio: fatta questa rinunzia per pubblico istromento, il
Cardinale scrisse due biglietti al Vicerè, ne' quali dandogli di tutto ciò
ragguaglio, dichiarava, ch'egli come Ordinario, senza aver bisogno
del Breve di Roma, e con ciò d'Exequatur, intendeva governarli; e
che perciò, esclusi i Monasteri, ch'erano di protezione regia, nelli
quali non pretendeva innovare cos'alcuna, volendo visitare, ed entrar
di persona ne' Monasterj del Gesù, di San Francesco, di S. Girolamo
e di S. Antonio di Padova, pregava il Vicerè, che restasse servito
comandare, che se gli dasse ogni ajuto e favore, acciò, come
Ordinario, potesse fare l'ufficio suo senz'impedimento alcuno. Il
Vicerè in vista di questi viglietti, ordinò al Reggente della Vicaria, che
subito facesse levare le guardie poste di suo ordine in que' quattro
Monasteri, e diedegli licenza, che potesse entrarvi: ed in cotal guisa
fu terminato quest'affare con molta lode, non meno del Vicerè, che
del Cardinale.
Questo tenore fu da poi costantemente tenuto dagli altri Vicerè, che
al Conte d'Olivares successero: e finchè regnò Filippo II, fece valere
nel Regno questa sua preminenza, come in tempo di tutti gli altri
suoi predecessori.
Nel Regno di Filippo III, non si permise sopra ciò novità alcuna, e
questo Exequatur, reso ormai celebre per le tante contese sopra di
quello insorte, era costantemente ritenuto e riputato tanto caro e
prezioso, che si stimava, il volersi volontariamente cedere a questo
punto, uno de' più segnalati e preziosi doni, che da Re di Spagna
potesse farsi giammai alla Corte di Roma; la quale l'avrebbe riputato
d'un valore infinito. Tanto che Tommaso Campanella in que' suoi
fantastici discorsi, che compose sopra la monarchia di Spagna, che
M. S. vanno per le mani di alcuni, volendo aggiustar con nuovi e
strani modi quella Monarchia, dice, che il Re di Spagna per togliere
al Papa ogni sospezione, potrebbe cedere al punto dell'Exequatur in
qualche parte, e mandar Vescovi e Cardinali alli governi di Fiandra e
del Mondo Nuovo, e che in cotal guisa le cose riuscirebbero a suo
modo; poichè (e' soggiunge) si vede, che il Papa con la indulgenza
della Cruciata, gli dona più guadagni, ch'egli non spende a regalare
Cardinali, Vescovi ed altri religiosi, e dove si pensa perdere,
guadagnerebbe. Ed altrove ne' medesimi discorsi, dice, che potrebbe
farsi un cambio tra 'l Re ed il Papa; il Re, che gli ceda l'Exequatur, ed
all'incontro il Papa gli doni l'autorità dell'ultima appellazione, sì che
possa comporre un Tribunale, dove egli come Cherico sia il Capo, ed
unito a due Vescovi, siano Giudici d'ogni appellazione. Ma lasciando
da parte stare questi sogni, nel nostro Reame, non meno nel Regno
di Filippo III, (dove per tralasciar altri esempj a' Brevi che spediva il
Papa di Conti Palatini e di Cavalieri aurati, non si dava l'Exequatur, se
non ristretto, che potessero solamente portare torquem, seu
habitum Equitis aurati [285]) che nel Regno di Filippo IV suo figliuolo,
e di Carlo II, ultimo degli Austriaci di questa discendenza, non vi è
scrittura, che venga da Roma, che non sia ricercato l'Exequatur.
S'espongono tutte all'esame, siano Commessioni e patenti del Nunzio
Appostolico e de' Collettori: siano Brevi, Decreti o Editti attenenti al
S. Ufficio, ovvero al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro: siano per
proibizioni di libri, per Indulgenze e Giubilei: siano in fine monitorj e
citazioni: ed in breve di qualunque provvisione, che di Roma ci
venga, non si permette la pubblicazione, e molto meno l'esecuzione
senza questo indispensabile requisito. Il Vicerè col suo Collaterale
Consiglio commette l'esame della scrittura al Cappellan Maggiore e
suo Consultore, il quale ne fa a quel Tribunale relazione, da cui non
vi essendo inconvenienti, nè pregiudizio, si concede l'Exequatur, e
sovente anche si niega. Questo è l'inveterato ed antico stile
introdotto nel Regno, fin da che in quello si stabilì il Principato
mantenuto nella serie di tanti secoli, da tutti i Principi, che lo
ressero; ed a' dì nostri maggiormente stabilito dal nostro
Augustissimo Principe, il quale, negli anni 1708 e 1709, residendo in
Barcellona, con più sue regali carte [286] dirette al Cardinal Grimani
nostro Vicerè, comandò, che in tutte le provvisioni, che ci vengono
da Roma, si fosse inviolabilmente osservato; in guisa che al presente
dura vie più stabile e fermo, che mai.
CAPITOLO VI.
Contese per li Visitatori Appostolici mandati dal Papa nel
Regno; e per le proibizioni fatte a' Laici citati dalla Corte di
Roma, di non comparire in quella in modo alcuno.

Il costume di mandarsi dal Pontefice romano in queste nostre


province, come Suburbicarie, i Visitatori Appostolici, fu molto antico:
abbiam rapportato nel X Libro di questa Istoria, che Papa Niccolò II
diede questo carico a Desiderio, celebre Abbate di Monte Cassino,
per la Campagna, Principato. Puglia e Calabria, che come Legato
della Sede Appostolica visitasse tutte le Chiese e Monasteri di quelle
province [287]; e lo stesso si praticava nell'altre province d'Europa.
Ma quanto danno questi Legati portassero alle Province lor
commesse, fu ben a lungo ivi da noi narrato, tanto che vennero in
tal orrore nella Francia e negli altri Regni, che ne furono discacciati,
e con severi editti proibito, che più non s'ammettessero.
I primi nostri Re Normanni, per ciò che s'attiene al Regno di Sicilia, vi
diedero qualche rimedio, e per la famosa Bolla di Urbano II
fondamento di quella Monarchia, per la quale il Re era dichiarato
Legato della S. Sede, non furono più ricevuti in quell'Isola. Ma la
nostra Puglia e la Calabria, sotto i quali nomi eran comprese allora
tutte le altre province, che oggi compongono il Regno di Napoli,
rimasero nella disposizione antica. Quindi avvenne, che nella pace
fatta in Benevento nel 1157, tra il Re Guglielmo I con Papa Adriano
IV, intorno a questi Legati, fosse per la Sicilia convenuto, che la
Chiesa Romana potessevi avere le elezioni e consegrazioni nella
forma ivi descritta, excepta appellatione, et Legatione, quae nisi ad
petitionem nostram, et haeredum nostrorum, ibi non fiant. Della
Puglia però e della Calabria si convenne in cotal guisa:
Consecrationes, et visitationes libere Romana Ecclesia faciet Apuliae,
vel Calabriae Civitatum, ut voluerit, aut illarum partium, quae Apuliae
sunt affines, Civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra, vel
nostrorum haeredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio, nisi
cum voluntate nostra, nostrorumque haeredum. In Apulia, et
Calabria, et partibus illis, quae Apuliae sunt affines, Romana Ecclesia
libere Legationes habebit [288]. Fuvvi con tutto ciò data qualche
provvidenza intorno ad evitar i danni, che seco portavano tali
Legazioni alle Chiese del Regno, con soggiungervi: Illi tamen, qui ad
hoc a Romana Ecclesia fuerint delegati, possessiones Ecclesiae non
devastent.
Con tutto che potesse la Chiesa di Roma liberamente mandar nel
Regno questi Visitatori, o Legati, non si trascurò però mai d'invigilare
sopra le Commessioni, che portavano. Erasi alle volte veduto, che
eccedevano i confini d'una potestà spirituale, e sovente mettevan
mano sopra persone laiche, e perciò doveano presentarsi ed esporsi
all'esame, a fin di potersi eseguire; ond'eravi bisogno del Placito
Regio, siccome in tutte l'altre provvisioni, che venivan da Roma, e
tanto più se le Commessioni erano per la città di Napoli, già
dichiarata Sede Regia, ove i Re aveano fermata la loro residenza, e
da poi in lor vece i Vicerè loro Luogotenenti.
Nel Pontificato di Pio V, mentr'era il Regno governato dal Duca
d'Alcalà, la Corte di Roma, abusandosi di questa facoltà, tentava
intorno a ciò far delle sorprese; poichè il Papa avea spedito un Breve
al Vescovo di Strongoli, col quale come suo Delegato e della Sede
Appostolica, gli dava commessione di poter visitare alcuni Vescovadi
ed Arcivescovadi, dei quali ve n'erano alcuni di Patronato Regio,
come di Salerno, Gaeta e Cassano, insieme con tutte le Chiese
d'essi, e tutte le persone Ecclesiastiche, eziandio quelle ch'erano
esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario. Parimente in una Bolla
separata davansi al medesimo Vescovo molte istruzioni
pregiudizialissime alla giurisdizione e preminenze regali; poichè si
toccavano anche i laici, si dava facoltà al medesimo di poter visitare
gli Ospedali, esiger conto delle loro rendite e proventi, ancorchè
fossero amministrati da' laici; ma quel che sopra tutto era
intollerabile, si fu, che il Vescovo teneva istruzione segreta ed ordine
del Papa di dover eseguire queste commessioni, senza dimandarne
Exequatur; ed avea già cominciato, senza richiederlo al Vicerè, a
visitare alcune di quelle Chiese. Il Duca d'Alcalà con maniere pur
troppo dolci e gentili, fece avvertire al Vescovo, che non eseguisse
queste sue commessioni senza chiederne Exequatur; e poichè egli
diceva, che teneva ordine di Sua Santità che non lo pigliasse, se gli
replicò, che s'astenesse intanto d'eseguirlo, fin ch'egli non ne
informava Sua Maestà, con supplicarla di non voler permettere
questa novità nel Regno. Se ne astenne perciò il Vescovo, ed in
tanto il Duca scrissene in Roma all'Ambasciadore del Re; scrissene al
Commendatore D. Ernando Torres, ed ancora al Cardinal
Alessandrino, perchè s'interponessero col Papa per far ordinare al
Vescovo, che pigliasse l'Exequatur, nè permettesse, che in suo
tempo si avesse a soffrire questo pregiudizio. Ma 'l Pontefice Pio,
alterandosi alle dimande fattegli, non volle consentirlo; tanto che
postosi l'affare in trattato col Nunzio di Napoli, si concertò un nuovo
modo da tenere, ma nemmeno fu trovato di soddisfazione del
Nunzio; onde obbligarono il Vicerè d'unire tutto il Collaterale, così di
Giustizia, come quel di Stato, e di farne a' 29 dicembre del 1566 una
piena Consulta al Re Filippo, nella quale con somma premura
pregavalo a considerare li tanti pregiudizj, che poteva ciò apportare
alla sua Regal Giurisdizione, e che con celerità gli ordinasse quel che
dovea eseguire, tanto ne' casi suddetti, quanto negli altri simili, che
alla giornata potevano occorrere; tanto maggiormente, che il Papa
minacciava di voler proibire la celebrazione de' Divini ufficj nel
Regno, con ricordare e nominare sempre le scomuniche, che sono
nella Bolla Coenae.
Re Filippo, seriamente considerando l'affare essere di somma
importanza, scrisse premurosamente al suo Ambasciadore in Roma,
che impegnasse tutti i suoi talenti con vigore, sicchè il Papa
s'acquietasse al modo concertato in Napoli, di spedirsi lettere
esecutoriali, conforme alla minuta offerta dal Vicerè, di che
finalmente il Pontefice si contentò, levandosi solamente alcune
clausole, e che quelle s'indirizzassero generalmente ad ogni persona,
senza toccare in quella, nè Ecclesiastici, nè Secolari. Scrisse
parimente il Re al Duca d'Alcalà, che non facesse permettere visite
degli Ospedali, che sono istituiti ed amministrati da persone Secolari;
molto meno del Monastero di S. Chiara, ed in tutte l'altre cose, che
appartengono a Padronato Regio e preminenza regale: resistesse
alle istruzioni del Vescovo di Strongoli in tutti quelli capi, che
toccavano i laici; ed in fine, che colla sua prudenza, e saviezza
valendosi delle vie e mezzi, che più gli pareranno convenire al suo
regal servizio, proccurasse con tutta la modestia trattare col
Pontefice il giusto e 'l convenevole. Il Duca portossi con tal desterità
ed efficacia, che ridusse il Nunzio, in commessioni simili, a dimandar
l'Exequatur; ed i Vicerè suoi successori non permisero per ciò mai a'
Visitatori Appostolici eseguire le loro Commessioni, se non
presentate prima, e trovatele a dovere, loro si concedeva
l'Exequatur, sempre però colla clausola, che potessero eseguirle
contra le persone Ecclesiastiche, e sovente si moderavano quelle
Commessioni, che erano riputate pregiudiziali alle preminenze regali
ed a' diritti del Regno.
Ma affare più difficile e scabroso ebbe a trattare questo Ministro nel
medesimo tempo col Pontefice Pio. Avea egli mandato in Napoli per
suo Nunzio Paolo Odescalchi; a costui oltre delle Commessioni
dategli degli Spogli, e delle Decime, e di ciò, che concerneva in
generale il suo Ufficio, avea anche spedite Commessioni particolari
per altre cause fuori degli Spogli, fra l'altre, se gli dava potestà di far
inquisizione e conoscere delli beni ecclesiastici malamente alienati in
questo Regno da anni cento in qua, delle nullità ed invalidità di dette
alienazioni, benchè fossero confermate dalla Sede Appostolica, o
suoi Commessarj: di conoscere anche delle indebite occupazioni e
ritenzioni di detti beni, e quelli trovatigli malamente alienati ed
occupati, reintegrarli al dominio di quelle Chiese, dalle quali
apparissero alienati e distratti: con potestà di astringere li possessori
di quelli, senza far distinzione di persone Ecclesiastiche, o Secolari,
non solo alla restituzione di que' beni, ma alla soddisfazione de' frutti
da quelli pervenuti.
Il Nunzio presentò al Vicerè tutte queste sue Commessioni: alle
regolari fu data licenza d'eseguirle colle solite condizioni e
limitazioni; ma per quest'ultima fugli assolutamente proibito di
poterla eseguire, e gli fu negata ogni licenza. Il Nunzio della risoluta
resistenza ne diè avviso in Roma, e dall'altro canto il Duca ne fece a'
28 febbraio del 1568 una piena Consulta al Re, nella quale
seriamente l'avvertiva, che l'esecuzione di quella era
pregiudizialissima alla Regal Giurisdizione, e che sarebbe stato il
medesimo, che vedersi eretto nel Regno un nuovo Tribunale
Ecclesiastico contra i laici, e contra l'antico costume, avendo sempre
i Tribunali Regj proceduto in queste cause contra i laici convenuti,
conforme alla regola, che l'Attore debba seguire il Foro del Reo,
ministrando alle Chiese e persone ecclesiastiche, che tali e simili litigj
hanno intentato contra quelli, complimento di giustizia, nè s'è mai
permesso, che contra laici in simili cause avessero proceduto Giudici
Ecclesiastici, tanto Ordinari, quanto Delegati Appostolici.
Soggiungendogli, che il Pontefice Paolo III, avendo tentata la
medesima impresa, destinando in questo Regno Giudici con simili
Commessioni, e spezialmente quest'istesso Paolo Odescalchi, che al
presente era venuto per Nunzio, portando simile Commessione a
tempo, che governava questo Regno il Cardinal Pacecco, gli fu
denegata licenza d'eseguirla, e lo stesso anche praticossi con Giulio
III, che se ciò potesse aver luogo, saria lo stesso ch'ergere un
Tribunal nuovo di Giudici Ecclesiastici in questo Regno, giammai
costumato: e da ciò ancora ne nascerebbero grandissime
perturbazioni a la quiete e tranquillità pubblica: ne seguirebbero
grandissimi danni e dispendj a' sudditi, dovendosi porre sossopra le
alienazioni de' beni Ecclesiastici fatte da tanto lungo tempo, d'anni
cento, non solo ad istanza di Parte ma ex mero officio e per
inquisizione, come s'esprime in detta Commessione. Per li quali
motivi, gli altri Pontefici predecessori cessarono da tal impresa, nè
procederono più oltre; e che perciò la Maestà Sua dovea interporre
tutta la sua regal autorità col presente Pontefice, affinchè facesse
desistere il Nunzio da tal pretensione come gli altri suoi Antecessori
aveano fatto. Il Re per queste forti insinuazioni fece sì, che la visita e
commessione del Nunzio Odescalchi non avesse effetto: il Papa lo
richiamò, ed a' 9 febbraio del 1569 ne mandò in Napoli un altro.
Ma non per questo pose la Corte di Roma in abbandono l'impresa; si
tentarono in appresso modi pur troppo vergognosi. Il Cardinal
Morrone con Ernando de Torres posero in trattato l'affare in Roma, e
consultarono insieme un espediente, che siccome lo qualifica questo
Cardinale in una sua lettera, che a' 18 agosto del seguente anno
1570 scrisse al Vicerè, era non solo di maggior servizio di Dio, ma di
sommo onore ed utile di Sua Maestà e di gran lode de' suoi Ministri.
Il Cardinal si arrossì forse in questa sua lettera specificar al Duca
questo espediente, ma glie lo fece scrivere da D. Ernando, il quale
accludendogli la lettera del Cardinale, l'avvisava, che pur che facesse
egli eseguire nel Regno la Bolla di conoscere delle cause de' beni
malamente alienati delle Chiese, il Cardinale gli avea detto, che di
tutto quello si ricupererà, daranno il terzo a Sua Maestà, e che il
negozio si tratterebbe nel Regno, come quello della Fabbrica di S.
Pietro, coll'intervento di quelle persone, ch'esso Vicerè resterà
servito deputare, e che senza dubbio toccheranno a Sua Maestà più
di centomila ducati, e che sarà molto grande il servizio, che perciò si
farà a Dio, alle Chiese, all'anime di quelli, che al presente possedono
questi beni ingiustamente ed indebitatamente, al Papa ed alla
Fabbrica di San Pietro; che perciò gli pareva, ch'esso Vicerè dovesse
dar a ciò orecchio, perchè sarebbe con ciò anche padrone di potere
gratificare alcuni Baroni: gli scrive ancora, che il Cardinale gli avea
detto, che il Papa aveagli comunicato, che consimile Bolla mandava
in Ispagna, siccome ancora avea fatto per tutta Italia.
Il Duca d'Alcalà scandalizzato di ciò, non rispose altro, che ne
avrebbe avvisato Sua Maestà per attendere la sua deliberazione, non
potendo da se risolvere; onde a' 12 Ottobre del medesimo anno
mandò una piena Consulta al Re, avvisandolo minutamente di tutto
ciò, con inviargli ancora le copie delle lettere del Cardinale e
dell'Ernando, non lasciando d'insinuargli gli inconvenienti e
pregiudizi, che sarebbero seguiti, concedendosi tal licenza con modi
così scandalosi.
Il savio Re Filippo abbominando l'offerta, ed insieme
arrossendosene, rispose, a' 7 marzo del 1571, al Duca, che non
conveniva a lui d'entrare in questa pratica; che perciò andasse
dilatando la risposta, ed essendo obbligato a darla, senza dar ad
intendere che avesse scritto cosa alcuna di ciò a lui, e facendosegli
nuove istanze, rispondesse, che avendo da poi meglio considerato
l'affare, non gli era parso darne parte a Sua Maestà; ma considerati i
tanti inconvenienti e di grandissimo momento, che potevano nascere
e per gli esempi altre volte praticati, avea risoluto per li medesimi
rispetti seguitargli, e di non far su ciò, durante il suo governo, novità
alcuna: che questa sua risoluzione la facesse intendere al Cardinale
per la medesima via di D. Ernando ed in cotal maniera facesse
terminare questo negozio e questa pratica [289]. Così fece il Duca, ed
in cotal maniera si pose fine al trattato; e siccome in que' pochi
mesi, ch'egli sopravvisse, (poichè poco tempo da poi fu dalla morte a
noi involato) non fu introdotta novità alcuna, così diede esempio agli
altri Vicerè suoi successori di resistere sempre a simili imprese della
Corte di Roma, i quali non solo obbligarono tutti i Visitatori
Appostolici a non eseguire le loro commessioni senza Regio
Exequatur; ma, quando accadeva concedersi, si dava sempre colla
clausola: Quo ad Ecclesias, et beneficia Ecclesiastica, et quo ad
bona, et possessiones contra personas Ecclesiasticas tantum; et
dummodo non operetur directe, nec indirecte contra personas laicas;
neque super Praelaturis, Beneficiis, Monasteriis et Ospitalibus et
Cappellaniis, quae sunt sub protectione regia. Ed oltre a ciò s'usava
molta vigilanza, affinchè i Commessarj destinati da questi Visitatori
non angariassero con estorsioni e gravezze l'istesse persone
Ecclesiastiche.
Resistè parimente questo Ministro con vigore agli attentati della
Corte di Roma, che s'arrogava sovente di citar persone laiche, anche
sudditi e Feudatarj del Regno per cause ecclesiastiche e temporali a
dover comparire, tuttochè rei, in Roma in quel Tribunale, dovo
venivano citati. Ancorchè il Re Ferdinando I, a' 24 aprile del 1474,
con particolar Prammatica avesse sotto pena di confiscazion di beni,
rigorosamente proibito di comparirvi [290], ed il Re Federico con
molto vigore avesse fatto valere nel suo Regno quella Prammatica,
siccome sotto l'Imperador Carlo V fece ancora il Conte di Ripacorsa,
mostrando gran risentimento per una citazione fatta da Roma al
Duca d'Atri; con tutto ciò nel Pontificato di Pio V, non s'astenevano i
Tribunali di Roma di tentarlo: non se n'astennero nel 1567 con
Marcello Caracciolo, il quale ad istanza del Fisco della Sede
Appostolica fu citato a comparire in Roma ed a rilasciare il Casal di
Monte d'Urso vicino a Benevento con suoi vassalli e giurisdizioni.
Giancamillo Mormile, figliuolo di Cesare, per una causa della lumiera,
che possedeva nel Lago d'Agnano, patì lo stesso; e così parimente
l'Università di Montefuscoli, terra allora del Marchese di Vico, la quale
fu interdetta e sospesa da' Divini ufficj, perchè citata in Roma a
dover rilasciare alcuni territori, non volle ubbidire. Ma quel che era
insoffribile, si allegava per causa di poter comandare, citare ed
astringere i laici del Regno, l'essere questo soggetto alla Sede
Appostolica. Il Duca d'Alcalà non potè soffrire questi abusi, con
vigore gli ripresse, e mandò tre Consulte al Re Filippo, dove con
premura grande l'avvisava de' pregiudizj e pregava dovervi dar
pronto e vigoroso rimedio [291].
Dall'aver con tal vigore il Duca combattuto questo temerario ardire
della Corte di Roma, ne nacque, che i Vicerè suoi successori, animati
ancora dalla volontà del Re già pienamente informato dal Duca, vi
usarono ogni vigilanza e rigore; onde il Duca d'Ossuna fece nel 1582
carcerare un Cursore, che avea avuto ardimento di citare Madama
Margherita d'Austria sorella di D. Giovanni d'Austria, la quale
dimorava nella città dell'Aquila, statale assignata per sua dote, con
imporsele, che comparisse in Roma per una lite mossale dalla Regina
vedova di Francia. Ed il Conte di Benavente ne fece maggiori
risentimenti, perchè essendo stati citati in Roma il Duca di Maddaloni
sopra un Juspatronato Baronale ed il Marchese di Circello per la
Bagliva della sua terra del Colle, pretesa dal Cardinal Valente, come
Abate di S. Maria di Carato, ne fece grave rappresentazione nel 1605
in Ispagna al Re Filippo III, dal quale fugli risposto con sua lettera
de' 18 marzo del 1606 che non permettesse far comparire i citati in
Roma, incaricandogli, che per riparare un eccesso tanto pregiudiziale
e di mala conseguenza facesse tanta estraordinaria dimostrazione
che non solo servisse per riparo, ma d'esempio; e che proccurasse
avere in mano il Cherico, che intimò il Marchese, e si cacciasse dal
Regno; e che all'Abate, che lo fece intimare, si sequestrasse la
temporalità, e si cercassero i suoi parenti; ed in fine usasse tutte le
diligenze per castigare un tal eccesso.
CAPITOLO VII.
Contese insorte per li casi misti, e per la porzione spettante al
Re nelle Decime, che s'impongono dal Papa nel Regno alle
persone Ecclesiastiche.

Al Duca d'Alcalà parimente dobbiamo, che nel nostro Regno si fosse


tolto quell'abuso, che i Giudici Ecclesiastici, sol perchè avessero
prevenuto, potessero procedere contra i laici in certi casi, che per ciò
appellarono misti. Infra l'altre intraprese della Giustizia Ecclesiastica,
come altrove si disse, si fu questa d'avere gli Ecclesiastici inventato
un certo genere di giudicio, chiamato di Foro misto, volendo, che
contra il secolare possa procedere così il Vescovo come il Magistrato,
dando luogo alla prevenzione; nel che veniva sovente a rimaner il
Magistrato deluso, perchè gli Ecclesiastici, per la esquisita lor
diligenza e sollecitudine, quasi sempre erano i primi a prevenire:
onde non lasciando mai luogo al secolare, s'appropriavano di quelli la
cognizione. Infra gli altri reputavano di Foro misto, il sacrilegio,
l'usura, l'adulterio, la poligamia, l'incesto, il concubinato, la
bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, ed il costringimento per le
Decime e per la soddisfazione de' Legati pii.
Il Pontefice Pio, usando de' soliti modi, faceva dal suo Nunzio in
Madrid importunare il Re Filippo, querelandosi del Duca, che nel
Regno impediva a Vescovi, ancorchè prevenissero, di conoscere
contra i secolari ne' narrati casi; tanto che il Re scrisse a' 17 luglio
del 1569 una lettera al Duca, ordinandogli che avesse fatto
consultare e risolvere dal Collaterale con tre o quattro altri del
Consiglio di Santa Chiara, e con li due Avvocati Fiscali, queste
controversie, se i Vescovi, quando prevengono, possano conoscere
ne' suddetti casi. Il Duca fece assembrare i Reggenti del Collaterale
con tutti gli altri Ministri, che il Re volle che intervenissero per
Aggiunti, ed esattamente discusso l'affare, con pienezza di voti fu
conchiuso, che quest'era un abuso: in conformità di che si scrisse dal
Duca a' 19 luglio del seguente anno 1570 una solenne e piena
Consulta a Sua Maestà di quel, che s'era conchiuso in Collaterale,
coll'intervento di que' Ministri e de' due suoi Fiscali: cioè, che in
questo Regno la cognizione di questi casi contra laici spetta
privativamente a Giudici Regj, e non alli Prelati, e non si dà
prevenzione, come i Vescovi pretendono: in esecuzione del quale
stabilimento, accadendo il caso, che i Vescovi volevano impacciarsi
ne' delitti di sortilegio, di spergiuro, d'incesto, o d'altro, rapportato di
sopra o d'intrigarsi ad esazion di decime contra laici, loro si faceva
valida resistenza: le cui pedate seguitarono da poi il Cardinal
Granvela e gli altri Vicerè suoi successori, de' quali ci rimangono
ancora presso il Chioccarello nel tom. 5 de' suoi M. S. Giurisdizionali
molti esempj.
Fu antico costume nel nostro Regno, che qualora i Pontefici, o per
occasione di guerra contra Infedeli o per altra cagione imponevano
decime sopra beni Ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al
Re, e di questa pratica ve n'è memoria ne' nostri Archivj sin da'
tempi di Papa Sisto IV e del Re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici
consapevoli di questo diritto per loro volontà, permettevano esigerla,
altre volte senza loro espresso volere, ed i collettori di dette Decime
ch'erano per lo più Vescovi o altre persone Ecclesiastiche, davano il
conto delle loro esazioni nella Regia Camera, e li denari, che
s'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte de'
quali era riserbata per detta porzione al Re spettante, altra era
consignata alle persone destinate da' Sommi Pontefici. Nel
Pontificato di Pio V minacciando il Turco guerre crudeli ne' nostri
mari, ed ardendo allora la guerra di Malta cotanto ben descritta dal
Presidente Tuano, questo Pontefice per ajutare le forze de' Principi
Cristiani, affinchè s'opponessero ad un così potente ed implacabil
nemico, taglieggiava sovente gli Ecclesiastici, e nel nostro Regno
impose con Placito Regio più decime sopra i loro beni. Era veramente
commendabile il zelo, che avea il Pontefice Pio per queste
espedizioni, ma nell'istesso tempo si proccurava dalla Corte di Roma,
che l'esazione di quelle pervenisse tutta intera in loro mani:
cominciava a difficoltare questo dritto del Re, e fece sentire a D.
Giovanni di Zunica, allor Ambasciadore in Roma, ed al Vicerè di
Napoli, che mostrassero il titolo, onde veniva al Re questo diritto. Il
Duca d'Alcalà rispose come conveniva, ed il Re Filippo avvisato da D.
Giovanni di Zunica di questa domanda, a primo luglio del 1570, gli
rispose, che facesse sentire a quella Corte, che il suo Re non teneva
necessità alcuna di mostrare il titolo, col quale costumasi in Regno
pigliarsi questa parte di decime: che Sua Santità voglia conservarlo
in quella quasi possessione, nella quale egli stava, e stettero i suoi
predecessori, perchè non consentirà mai, che sia spogliato di quella.
Ancorchè da queste contese niente avesse ricavato Roma intorno a
questo punto, con tanta costanza sostenuto, nulladimanco, per la
pietà del Re, e perchè veramente il bisogno della guerra di Malta era
grande, si compiacque il Re, che le decime imposte sopra le persone
Ecclesiastiche del Regno per soccorso di quell'Isola, si esigessero da'
Ministri Ecclesiastici, i quali dovessero tutte impiegarle a quel fine;
ed affinchè quest'atto non recasse alcun pregiudizio alle ragioni del
Re, si fece fare dichiarazione da Fra Martino Royes, deputato
Collettore Generale sopra l'esazione di dette decime, come Sua
Maestà graziosamente concedeva a detta Religione la metà di dette
decime, che a lui toccava, e similmente concedeva, che i denari di
dette decime non pervengano alla Regia General Tesoreria, com'è
consueto, ma s'esigano per le persone deputate da detta Religione,
e per esso Fra Martino in nome della medesima. Parimente,
intendendo il Papa imporre tre decime sopra i frutti Ecclesiastici di
questo Regno, per ajutare a complire le fortificazioni della città di
Malta, quando però S. M. avesse rimessa a quella Religione la metà
a se spettante, il Re benignamente vi condescese; siccome nei
tempi, che seguirono, in consimili occasioni, per ajutare i Principi
Cristiani, che si trovavano travagliati da Infedeli, o Eretici, senza
pigliarsi cos'alcuna, ordinava a' suoi Ministri, che facessero
liberamente esigere queste decime per impiegarle in spedizioni così
pie.
Questa pietà del Re Filippo non fu però sufficiente a rimovere la
Corte di Roma dall'impresa; poichè tra le istruzioni date al Cardinal
Alessandrino nella sua Legazione vi fu anche questa, di dolersi col
Re, come, così ne' Regni di Napoli e di Sicilia come nel Ducato di
Milano, era gravata la Giurisdizione Ecclesiastica nell'impedimento
che si dava nell'esigere le decime, che Sua Santità avea imposte
sopra il Clero d'Italia, sotto colore, ch'apparteneva parte di quelle a
S. M., dicendo altresì, che sebbene si fossero ottenute intorno a ciò
alcune permissioni per li Pontefici passati, non s'avea da formar
regola universale; e che per ciò avesse per bene Sua Maestà
lasciarlo a libera disposizione di Sua Santità; e pretendendo tenere in
quello alcuno diritto, se ne dasse conto a Sua Santità, acciò potesse
quietare sua mente, e levarsi da ogni scrupolo.
Ma il Cardinal di Granvela successore del Duca, a cui il Re partecipò i
punti della Legazione suddetta, rispose al Re con sua Consulta de' 22
marzo del 1572, che intorno a ciò Sua Santità poteva levarsi ogni
scrupolo, perchè questo era un costume antichissimo, e che i Re suoi
predecessori n'erano stati da tempi immemorabili in pacifica e quieta
possessione con consenso de' Sommi Pontefici medesimi: onde
dovea parere ora cosa stranissima, che l'amor filiale e sommo
rispetto portato sempre a Sua Santità abbia da partorir contrario
effetto di dimandargli il titolo di cosa cotanto chiara, ereditata da'
suoi maggiori e permessa da tanti Sommi Pontefici. I medesimi
sentieri furono da poi calcati dal Conte di Miranda e dagli altri Vicerè
suoi successori, tanto che ora questo costume vi dura nel Regno più
fermo, che mai [292].
CAPITOLO VIII.
Contese per li Cavalieri di S. Lazaro.

Parve veramente destinato il Duca d'Alcalà dal Cielo per resistere a


tante intraprese della Corte di Roma, che mosse sotto il Pontificato di
Pio V. Una assai nuova, e stravagante saremo ora a raccontarne: e
poichè il soggetto ha in se qualche dignità, non ci rincresce di
pigliarla un poco più dall'alto, manifestando la instituzione ed origine
di questi Cavalieri; e quali disordini apportassero nel Regno.
Questi Cavalieri vantano un'origine molto antica, e la riportano
intorno all'anno 363 sotto l'Imperador Giuliano, ne' tempi di Basilio
Magno, e di Damaso I. R. P. Confermano questa loro antichità da
tanti Ospedali, che sotto il nome di S. Lazaro, l'Istoria porta, essere
stati in que' primi tempi costrutti per tutto l'Orbe Cristiano, e sopra
ogni altro in Gerusalemme, e nelle altre parti di Oriente [293]. Ma
questa prima instituzione, per l'incursione de' Barbari e per l'ingiuria
de' tempi, venne quasi a mancare, infino che Onorio III ed
Innocenzio III non la ristabilissero, e ne prendessero protezione,
intorno all'anno 1200. Da poi Gregorio IX ed Innocenzio IV
concedettero loro molti privilegj, e prescrissero al loro Ordine una
nuova forma, con facoltà di poter creare un Maestro. Alessandro IV
con grande liberalità confermogli i privilegj, e quanto da' suoi
antecessori era stato lor conceduto.
I Principi del secolo, tirati dall'esempio de' Pontefici, e dal pietoso
loro istituto, consimile a quello degli antichi Ebrei (di cui Fleury [294]
ce ne rende testimonianza) dell'Ospedalità, e di curare gl'impiagati, e
specialmente coloro, ch'erano infettati di lebbra, gli cumularono di
beni temporali. I primi furono i Principi della Casa di Svevia, e fra gli
altri Federico, il quale concedè loro molte possessioni in Calabria,
nella Puglia ed in Sicilia [295]. I Pontefici romani, ed in fra gli altri
Niccolò III, Clemente IV, Giovanni XXII, Gregorio X e poi Urbano VI,
Paolo II e Lione X favorirono gli acquisti, e con permetter loro di
potergli ritenere, sempre più avanzando, divennero molto ricchi. Ma
loro avvenne ciò, che l'esperienza ha sempre in casi simili mostrato,
che per le soverchie ricchezze, per li favori soverchi dei Principi e per
li tanti privilegj de' Romani Pontefici, venisse a mancare la buona
disciplina e l'antica pietà; ed all'incontro a decadere di riputazione e
stima presso i Fedeli. I Pontefici, infra gli altri privilegj, avean lor
conceduto, che le robe rimase per morte dei lebbrosi, o dentro, o
fuori degli Ospedali, s'appartenessero ad essi; parimente, che
potessero costringere i lebbrosi a ridursi negli Ospedali, ancorchè
repugnassero. I Principi davano mano e facevano eseguire nei loro
Dominj queste concessioni: onde anche fra Noi leggiamo [296], che il
nostro Re Roberto a' 20 aprile 1311 scrisse a tutti i suoi Ufficiali di
questo Regno, avvisandogli, come i Frati Religiosi dell'Ospedale di S
Lazaro di Gerusalemme gli aveano esposto, ch'essi in vigor de'
Privilegi lor conceduti da' Sommi Pontefici aveano autorità di
constringere que' che sono infetti di lebbra, dovunque accadesse
trovargli, di ridurgli e restringerli negli Ospedali deputati
all'abitazione di tali infermi, anche con violenza bisognando,
separandogli dall'abitazione de' sani e dando loro gli alimenti
necessarj; e poichè alcuni di questi infermi ricusavano venire a detti
Ospedali, ajutati spesso da loro parenti potenti, perciò il Re ordina a'
suddetti suoi ufficiali, che prestino ogni favore, acciò possano ridurre
detti lebbrosi in dette case, con costringergli ancora e pigliargli
personalmente. E sotto 'l Regno dell'Imperadore Carlo V pur
leggiamo, che Andrea Caraffa Conte di S. Severina, Vicerè di questo
Regno a petizione di Alfonso d'Azzia Maestro di S. Lazaro, a' 18
decembre del 1525, ordinò a tutti gli Ufficiali del Regno, che
facessero giustizia ad un Vicario del suddetto Alfonso, che avea da
andare a ricuperare molte robe per lo Regno di persone infette di
lebbra, decadute per la lor morte alla Religione, in vigor dei privilegj
e Bolle de' Sommi Pontefici.
Questi modi indiscreti, usati sovente per uccellare le robe di que'
miserabili, in decorso di tempo gli fecero cadere dalla stima, e a
poco a poco vennero in tanta declinazione, che appena erane rimaso
il nome. Ma assunto al Pontificato Pio IV, costui gli rialzò ed a
somiglianza degli altri Religiosi Cavalieri gli ornò di molti, ed ampi
privilegj, ed immunità, restituendogli nell'antica dignità e per G.
Maestro dell'Ordine creò Giannotto Castiglione. Pio V parimente gli
onorò e favorì, tanto che in questi tempi presso di noi nel
Viceregnato del Duca d'Alcalà s'erano molto rialzati, ed in sommo
pregio avuti.
Ma che i Pontefici Romani con tanti onori e prerogative avessero
voluto innalzargli senza altrui pregiudizio, era comportabile, ma che
ciò avesse da ridondare in pregiudizio de' Principi, ne' cui Stati essi
dimoravano, non era da sopportare. Essi ancorchè laici ed
ammogliati, in vigor di queste papali esenzioni e privilegi
pretendevano, così in riguardo delle loro persone, come de' loro
beni, essere esenti dalla regal giurisdizione, non star sottoposti a'
pagamenti ordinarj, ed estraordinarj del Re; e quel ch'era appo noi
insoffribile, il lor numero cresceva in immenso, perchè erano creati
Cavalieri, non pur dal G. Maestro, ma anche dal Nunzio del Papa
residente in Napoli, ciò che abbonandosegli, avrebbe recato
grandissimo detrimento e pregiudizio alle regali preminenze.
Perciò il Duca d'Alcalà non fece valere nel Regno que' lor vantati
privilegj, ed ordinò, che fossero trattati in tutto, come veri laici, ed a'
15 maggio del 1566 ne fece una piena Consulta al Re Filippo, nella
quale l'avvisava, come il Nunzio di Napoli avea fatta una gran
quantità di Cavalieri di S. Lazaro, ed ogni dì ne creava de' nuovi e
questo lo faceva per esimergli dalla giurisdizione di Sua Maestà, e
suoi Tribunali, pretendendogli esenti, ancorchè fossero meri laici, e
che possono pigliar moglie e far quel che loro piace; e quando si
volessero osservare i privilegi dell'esenzione, che pretendono,
multiplicando in infinito il lor numero, gran parte del Regno verrebbe
a sottrarsi dalla real giurisdizione; onde avendo il Nunzio richiesto
l'Avvocato Fiscale, che gli desse il braccio per far imprigionare uno di
questi Cavalieri e lo facesse tenere in suo nome, il Fiscale ricusò
farlo, con dirgli, che nè il Nunzio nè il G. Maestro avea potestà, nè
giurisdizione sopra detti Cavalieri per essere laici, sottoposti alla
giurisdizione di Sua Maestà; ed avendo il Nunzio mandato il suo
Auditore in casa del Fiscale a mostrargli i privilegi conceduti da'
Pontefici Romani a detta Religione, gli fu risposto, che di quelli, non
poteva tenerne conto alcuno, così per mancar loro il Regio
Exequatur, come ancora per essere pregiudizialissimi alla
giurisdizione regale; ma l'Auditore vedendosi convinto, non seppe far
altro, che presentargli la Bolla in Coena Domini, avvertendolo, che
come Cristiano volesse mirare di far osservare quel che Sua Santità
avea conceduto al detto G. Maestro, altrimente sarebbe
scomunicato. Avvertiva perciò il Duca in questa Consulta a Sua
Maestà, che l'eseguire nel Regno quelli privilegi conceduti a detto G.
Maestro, oltre d'indebolirsi la sua regal giurisdizione, sarebbe stato di
gran detrimento per li pagamenti ordinari ed estraordinarj, a' quali i
suoi sudditi erano obbligati.
Il Re rescrisse al Duca sotto il 12 luglio del medesimo anno,
ordinando; che non s'introducesse nel Regno la Religione di S.
Lazaro, anzi si levasse, ed annullasse ciò, che si era introdotto,
ordinando, che niuno portasse l'abito di quella [297].
Parimente i Reggenti di Collaterale, per ordine del Duca, a' 13 agosto
del medesimo anno fecero una piena relazione, nella quale fra l'altre
cose dicevano, che il creare e dar l'abito a questi Cavalieri, per lo
tempo passato l'avea sempre fatto il G. Maestro, e non il Nunzio, e
mai li Maestri han tenuta giurisdizione alcuna, eccetto che di cacciare
e segregare li lebbrosi dal commercio de' sani: e che i privilegi
pretesi da detta Religione erano pregiudizialissimi alla giurisdizione di
Sua Maestà e sono stati nuovamente conceduti da Pontefici Pio IV e
Pio V i quali mai furono ricevuti nel Regno, nè a quelli dato
Exequatur, anzi sempre si è loro negato, come a' presente si nega. E
contra detti Cavalieri si è proceduto e procede tanto in cause civili,
quanto criminali per li Tribunali Regj, come se fossero meri laici: ed
essendo stati carcerati alcuni di quelli in Vicaria, ancorchè si sia
dimandata la rimissione al loro G. Maestro, o al di lui Vicario, non se
gli è dato mai orecchio, ma ordinato, che la causa resti; ed alcuni
sono stati anche condennati ad esilio. Anzi quando i G. Maestri
hanno pretesa ragione sopra i beni de' Lazarati, si è commesso agli
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