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Cesanese di Olevano Romano riserva

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Cesanese di Olevano Romano riserva
Dettagli
StatoItalia (bandiera) Italia
RegioneLazio
Resa (uva/ettaro)10,0 t
Resa massima dell'uva65%
Titolo alcolometrico
naturale dell'uva
12,0%
Titolo alcolometrico
minimo del vino
13,0%
Estratto secco
netto minimo
24,0 g/l
Riconoscimento
TipoDOC
Istituito con
decreto del
30 novembre 2011  
Gazzetta Ufficiale delnº 295 del 20 dicembre 2011
Vitigni con cui è consentito produrlo

da soli o insieme minimo 85%

MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1]

Cesanese di Olevano Romano riserva o Olevano Romano riserva è un vino a DOC istituita con decreto del 30 novembre 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale nº 295 del 20 dicembre 2011[1] prodotto nel comune di Olevano Romano e Genazzano in provincia di Roma

Vitigni con cui è consentito produrlo

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Tecniche di produzione

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Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 000 ceppi per ettaro

È vietata ogni pratica di forzatura.

Richiede un invecchiamento di 24 mesi a partire dal novembre dell'anno di vendemmia di cui almeno 6 mesi in bottiglia

Caratteristiche organolettiche

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  • colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
  • profumo: intenso e caratteristico;
  • sapore: secco, armonico, vellutato;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;

Informazioni sulla zona geografica

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Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC

Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC

Disciplinari precedenti

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Un precedente disciplinare approvato con decreto del 25/10/2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 262 del 9/11/2010,[2] prevedeva:

  • resa_uva=12,0 t/ha
  • resa_vino=65%
  • titolo_uva=11,5%
  • titolo_vino=13,0%
  • estratto_secco=24,0 g/l
  • vitigni consentiti:
  • Caratteristiche organolettiche
  • colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
  • profumo: intenso e caratteristico;
  • sapore: asciutto, armonico, vellutato;
  • tecniche di produzione:
  • Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 000 ceppi per ettaro
  • Vietata ogni pratica di forzatura.
  • Richiede un invecchiamento minimo di 24 mesi (a decorrere dal 1º novembre successivo alla vendemmia) di cui almeno 6 in bottiglia

Abbinamenti consigliati

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Provincia, stagione, volume in ettolitri

  1. ^ a b [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini
  2. ^ [2] Archiviato il 24 settembre 2015 in Internet Archive. www.stradedeivini.it

Voci correlate

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