Vai al contenuto

Insolvenza fraudolenta

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Delitto di
Insolvenza fraudolenta
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XIII, Capo II
Disposizioniart. 641
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàa querela
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione sino a 2 anni o multa sino a 516,00 euro

L'insolvenza fraudolenta è un reato contro il patrimonio contemplato dall'articolo 641 del Codice penale italiano.

È colpevole di tale reato chi contrae un debito nascondendo la propria insolvenza con il proposito di non adempiere all'obbligo di restituzione. Tale reato è una forma attenuata della truffa (ex art. 640 c.p.), dalla quale differisce per la mancata presenza degli artifizi e raggiri.

Codice Penale

[modifica | modifica wikitesto]

«Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza (2221 – 2540 c.c.), contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione sino a due anni o con la multa sino a € 516. L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.»

Elementi costitutivi del reato

[modifica | modifica wikitesto]

Elementi costitutivi del reato sono:

  • Contrarre una obbligazione;
  • Il proposito di non adempierla;
  • La mancanza dell'adempimento della obbligazione.

L'ultimo elemento è oggetto di discussione giurisprudenziale in quanto un pensiero minoritario dice che non è elemento costitutivo bensì una “causa obiettiva di punibilità (ex art.44 c.p.)”, ovvero una causa esterna al reato (ES: mancanza del reo dal territorio dello Stato). Il pensiero maggioritario al contrario dice che è un vero elemento costitutivo in quanto il reato non è consumato se non con il mancato adempimento dell'obbligazione. (si pensi all'avventore del ristorante che insolvente ordina e consuma il pasto ben sapendo di essere insolvente e di non voler pagare ma che alla fine, per qualche motivo trova il modo per farlo e decide di saldare il conto).

Il bene giuridico che il codice intende salvaguardare è la buona fede contrattuale e questo è desumibile dall'elemento soggettivo leso, ovvero il proposito di non adempiere. Questo è un reato a dolo generico in quanto la consumazione del reato avviene con il realizzarsi di tutti gli elementi costitutivi del reato.