Organi di rilievo costituzionale
Gli organi di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana sono quegli organi previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni[1].
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Al contrario degli organi costituzionali, gli organi di rilievo costituzionale non prendono parte alla cosiddetta funzione politica, quindi non partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo Stato e indicate nella Costituzione, ma sono d'ausilio alla realizzazione di quei fini[1]. Gli organi di rilievo costituzionale contribuiscono a determinare l'ordinamento democratico e sono anche detti organi ausiliari. A differenza degli organi costituzionali, però, non sono indefettibili, potendo anche essere soppressi con legge di revisione costituzionale.
Pur essendo previsti ed elencati dalla Costituzione, quest'ultima opera un rinvio alla legge ordinaria per ciò che riguarda l'organizzazione, le strutture, e le rispettive funzioni degli organi[1].
Organi
[modifica | modifica wikitesto]Gli organi di rilevanza costituzionale sono[1][2]:
- il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- il Consiglio di Stato;
- la Corte dei conti;
- il Consiglio Superiore della Magistratura[3];
- il Consiglio Supremo di Difesa.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d Introduzione al Diritto Costituzionale, Dr. Massimo Ribaudo, Luiss, Roma, su static.luiss.it. URL consultato il 1º dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- ^ Sito ufficiale del Governo italiano, su governo.it. URL consultato il 13 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 13 dicembre 2013).
- ^ Con la sentenza 22 aprile 1992, n. 189 la Corte costituzionale ha escluso che la natura di rilievo costituzionale del C.S.M. comportasse l’autodichia dell’organo di autogoverno, perché ciò avrebbe violato l’art. 24 Cost., che assicura tutela in modo generale ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi